Il 29 ottobre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova direttiva europea sulle etichette nutrizionali.
Queste disposizioni dovranno essere applicate a partire dal 31 ottobre 2009, con proibizione a commercializzare prodotti non conformi dal 31 ottobre 2012.
E’ una buona notizia ma perchè aspettare 3 anni e 1/2 dato che prodotti a base di fibre dovrebbero avere la scadenza di un anno? Fa parte del solito atteggiamento del “rimandare l’inevitabile” fino all’ultimo, che nel settore benessere & ecologia sembra sempre fuori luogo… 😈
Comunque, particolarmente interessanti per noi Wellness Angels di Autodifesa Alimentare sono le decisioni prese (e le informazioni ufficializzate) nei confronti delle adorate fibre.
La definizione ufficiale ribadita di fibre è:
“sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall’apparato digerente dell’uomo”.
Nel confermare l’enorme potere di benessere che le fibre hanno nella nostra alimentazione (contrastano la stipsi, riducono la colesterolemia e l’iperglicemia), la nuova direttiva che sostituisce quella del 1990 introduce diverse innovazioni soprattutto in relazione alle fibre non vegetali, agli effettivi valori calorici delle fibre e alle modalità con cui un’azienda può “vendersi” il contenuto in fibre di un prodotto a livello promozionale.
La novità è che oggi anche i polimeri di carboidrati non digeribili e non naturalmente presenti negli alimenti consumati – un tempo NON considerati fibre – dal momento che hanno dimostrato effetti benefici analoghi alle fibre vegetali potranno essere considerate fibre.
Un’altra rivoluzione riguarda il computo ufficiale dei valori calorici dei macronutrienti.
Oltre ai 3 gruppi che ben conosciamo tutti, la legge europea ha incluso di fatto nei macronutrienti assegnando loro valore calorico anche i polialcoli (dei carboidrati particolari), gli acidi organici (come l’ottimo acido ascorbico) e le fibre.
La rivoluzione maggiore riguarda proprio le fibre, perché si è scoperto che una parte dell’energia viene comunque estratta da questi zuccheri indigeribili.
Ecco la tabella completa delle equivalenze caloriche:
· carboidrati (ad esclusione dei polialcoli) 4 kcal/g
· polialcoli 2,4 kcal/g
· proteine 4 kcal/g
· grassi 9 kcal/g
· alcool (etanolo) 7 kcal/g
· acidi organici 3 kcal/g
· fibre 2 Kcal/g
L’ultimo punto degno di nota riguarda i contenuti minimi di fibre per poter affermare che un alimento sia “fonte di fibre” o ad “alto contenuto di fibre“.
Nel primo caso ci devono essere almeno 3 g di fibre per 100 g o 1,5 g di fibre per 100 kcal, mentre nel secondo il prodotto deve contenerne il doppio: almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.
E questa seconda decisione, in particolare, ci conferma che siamo da tempo nella direzione giusta, dal momento che come ricorderete in 2a lezione abbiamo proprio fissato al 6% del peso il valore consigliabile in fibre di un buon alimento confezionato!
Dopo tante decisioni rimandate, rimpallate o criticabili, è bello vedere che ogni tanto la legge asseconda anche le reali esigenze nutrizionali dei consumatori…
Buona pappata di sostanze commestibili non idrolizzabili! 🙂
Leonardo Di Paola
Wellness Angel Coach & Trainer